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O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. Il presidente della regione Puglia è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, per provvedere all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1, al fine di consentire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna, è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che a causa degli eventi medesimi abbiano subito il decesso di un componente. Tali indennizzi sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a carico delle risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale del commissario delegato appositamente integrate dal Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. In considerazione della particolare situazione di criticità finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a euro 126.709,80 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse che saranno successivamente assegnate al medesimo comune.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 9.

1. Nelle more del trasferimento delle occorrenti risorse finanziare al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004 n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Agenzia delle dogane ed in ragione della necessità di consentire l'espletamento, con la massima urgenza, delle attività finalizzate alla rimozione e smaltimento delle imbarcazioni e dei relitti utilizzati dagli immigrati clandestini che approdano sull'isola di Lampedusa, è assegnato, a titolo di anticipazione, al commissario delegato l'importo di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, all'art. 7, comma 9; all'art. 8, commi 3 e 4; all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10; agli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4; agli articoli 48 e 53, commi 2 e 4; all'art. 54, commi 1 e 2; all'art. 57, commi 2 e 5; agli articoli 63 e 65, comma 1; agli articoli 66 e 69, comma 3; agli articoli 78, 79, 80, 81, 82 e 86, commi 1, 2, 4, 7; agli articoli 95, 96, 114 e 118, commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; agli articoli 121 e 132, commi 1, 4 e 5; agli

articoli 140, 141, 221 e 224, comma 1; all'art. 225, comma 1; all'art. 226, comma 3; agli articoli 229 e 234, comma 3 ultimo periodo; art. 238, comma 3; all'art. 239, commi 2 e 3; all'art. 253, comma ter, ultimo periodo del O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552 – Disposizioni urgenti di protezione civile. decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonchè tutte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 ancora applicabili alle sopra indicate disposizioni.

Art. 10.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 3, 11, 15, 28, 33, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 154, 155, 156, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 11.

1. Per consentire il completamento delle iniziative poste in essere in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto «Lazzaro Spallanzani » e l'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco», destinatarie delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera CIPE n. 35 del 22 marzo 2006, sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, secondo le modalità e procedure previste dalla legge n. 135 del 1990.

2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulla contabilità speciale n. 3143 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, intestata al Soggetto attuatore ex art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 e art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3545 del 2006.

3. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.

4. L'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 è soppresso.

Art. 12.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana della presente ordinanza di protezione civile non è consentita la cumulabilità del contributo aggiuntivo da parte di un unico soggetto, anche se questo dovesse presentare contestualmente le caratteristiche previste dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005 n. 3427.

Art. 13.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 è soppresso.

Art. 14.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della regione Puglia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche della medesima regione Puglia, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, continua ad espletare, sino al termine dello stato di emergenza, con i poteri già attribuiti, i compiti di cui all'ordinanza n. 3184 del 22 marzo 2002, con particolare riferimento a quelli relativi: al completamento ed alla integrazione della pianificazione regionale nel settore dei rifiuti e delle bonifiche; al perfezionamento dell'organizzazione dei servizi territoriali di gestione unica dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale; al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; all'adozione, in via esclusiva, delle ordinanze contingibili ed urgenti per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; alla realizzazione della bonifica e risanamento ambientale delle aree pubbliche e delle aree marine dei siti di interesse nazionale.

2. Le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3184 del 22 marzo 2002, sono integrate dalle seguenti disposizioni: legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, articoli 9, 12 e 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), così come sostituito con la legge n. 248/2005, art. 11quaterdecies, comma 9; decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, art. 5; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 208, 209 e 210. O.P.C.M. 17/11/2006 n. 3552 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 2006 è così sostituito: «2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e nei limiti delle risorse disponibili un apposito programma per la realizzazione dei seguenti interventi: paratia di supporto rifiuti ed impermeabilizzazione del fondo; sistema di raccolta e convogliamento del percolato; riabbancamento e sistemazione morfologica rifiuti sversati; piazzale di servizio; sistema di stoccaggio percolato; realizzazione strada di servizio lato ovest; canale di guardia monte discarica; realizzazione pozzi duali percolato/biogas; realizzazione sistema di copertura provvisorio».

Art. 16.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Il commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe.».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno n. 3441 è aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente ordinanza si provvede: nel limite di complessivi ulteriori euro 8.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006 per interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati del bacino del fiume Sacco e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° giugno 2006; quanto ad euro 3.000.000,00 concernenti il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi del decreto ministeriale n. 468/2001 e di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2006.».

3. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile del 10 giugno 2005 n. 3441, del 14 luglio 2005 n. 3447 e del 25 gennaio 2006, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nel bacino del fiume Sacco, le deroghe alle disposi- zioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra citate devono intendersi così rettificate: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 3, 11, 14, 15, 20, 21, dal 32 al 34, 37, 40, 41, 48, 53, da 55 a 57, da 62 a 68, da 70 a 72, da 75 a 77, da 80 a 84, da 86 a 88, da 90 a 93, 98, da 116 a 118, 122, 123, da 126 a 128, 132, 133, 141, 143, 144, 241, 243, e comunque nel rispetto delle direttive comunitarie n. 92/50 n. 93/36 e 93/37; e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004»; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 101, da 103 a 106, 108, 113, da 124 a 126, 191, 208, 214, 216 e da 239 a 253, ivi compresi gli allegati tecnici e le tabelle collegate.».

 

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